L’ENEA, aggiornando le FAQ, ha fornito chiarimenti circa le modalità di detrazione del 55% su inteventi di riqualificazione energetica iniziati lo scorso anno. In particolare viene chiarito che:
- i parametri tecnici a cui bisogna fare riferimento sono quelli validi alla data di inzio lavori;
- per le modalità di invio della documentazione occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data di fine lavori;
- solo quanto pagato nel 2010 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno;
- ci sono 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione (secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate) per coloro i quali hanno completato quest’anno l’intervento.
Di seguito la nuova FAQ:
D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all’avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all’inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest’anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l’anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest’anno?
R – Il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest’anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all’AdE di cui alla faq 52, quando necessaria;
- coloro che hanno completato un intervento quest’anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito – potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
(Fonte: ENEA)