L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 4/E del 4 gennaio scorso ha reso noto che le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico (55%) e le ristrutturazioni edilizie (36%) possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa. Ricordiamo che il Piano Casa, prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare con la risoluzione 4/E, viene confermato che l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d’acconto del 10 per cento sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione. Con la risoluzione 2/E è stato precisato che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10 per cento, che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. Con la risoluzione 4/E viene precisato che le ritenute possono essere attribuite alle singole imprese una volta azzerato l’eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).
Sempre in tema di ritenuta d’acconto, la risoluzione 3/E aveva specificato che sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10 per cento, il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico. Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico; non va, quindi, utilizzato l’apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)