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Rinnovabili: L. 129/2010 salvaguardia gli impianti esistenti

Con la Legge 129/2010, recante misure urgenti in materia di energia, che proroga fino al 30 giugno 2011 l’applicazione del Conto Energia 2010, viene definitivamente chiarita la posizione di alcuni impianti da fonti rinnovabili, approvati in base a leggi regionali poi dichiarate illegittime. Ricordiamo la Puglia ad esempio, che con la Legge Regionale 31/2008, aveva innalzato a 1 MW il limite per la procedura con DIA in alternativa alla Autorizzazione Unica. La Corte Costituzionale con la sentenza 119/2010 aveva in seguito dichiarato l’illegittimità del provvedimento trattandosi di materie di esclusiva competenza statale.

L’articolo 1-quater della Legge 1292010 salvaguardia gli impianti esistenti, stabilendo che gli effetti delle DIA sono salvi a patto che gli impianti, di potenza superiore ai limiti nazionali, entrino in esercizio entro il 17 gennaio 2011, cioè 150 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Quindi entro il 17 gennaio 2011 gli impianti dovranno:
- risultare collegati in parallelo con il sistema elettrico;
- avere installato tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
- aver attivato i contratti di scambio e cessione dell’energia elettrica;
- aver assolto tutti gli obblighi per la regolazione dell’accesso alle reti.
 
Nel caso in cui non si riesca a rispettare la data del 17 gennaio, il privato potrà attivare il procedimento di autorizzazione unica, come previsto dal D.lgs 387/2003.

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