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Agevolazioni al 36% e 55% – la ritenuta va calcolata al netto dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 di mercoledì scorso, ha chiarito che il calcolo sulla ritenuta del 10% sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione ed effeicientamento energetico va effettuato sul totale del bonifico al netto dell’IVA.

Ricordiamo che dal 1° luglio le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto del 10%, introdotta con l’articolo 25 della manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica, sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

Con la circolare 40/E di ieri viene chiarito che la base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, che varia in base alla tipologia degli interventi (l’imposta ad esempio è fissata al 10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per l’acquisto di beni utili alla ristrutturazione).

Nel caso dei condomini invece, che applicano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, si applica solo la ritenuta del 10% per evitare una duplicazione degli oneri.

Inoltre se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dall’imposta sostitutiva.

Ad oggi non sono previste sanzioni in presenza di violazione della norma, essendo la materia piuttosto complessa.

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