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Agevolazione al 55% – non rientrano gli ampliamenti di edifici

La circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale vengono forniti ulteriori chiarimenti su deduzioni e detrazioni Irpef in risposta ai dubbi sollevati dai Centri di assistenza fiscale (Caf), ha fornito ulteriori chiarimenti per beneficiare della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento, con demolizione e ricostruzione o con ristrutturazione senza demolizione delle murature portanti.

In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere al bonus del 55% solo se la ricostruzione rispecchia appieno la situazione dello stato di fatto dell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, la detrazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, perché l’intervento è considerato “nuova costruzione”.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, invece, si può usufruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente. L’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (previsti all’art. 1, comma 344, della finanziaria 2007) poiché per essi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo quindi anche dell’ampliamento. Sono invece agevolabili gli interventi di cui ai commi 345, 346 e 347, art. 1 della legge n. 296/2006, se però con tali interventi vengono realizzati impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione 55% deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, mentre non è riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.

L’Agenzia delle Entrate ha così risposto al caso in oggetto:

Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento

D: Un contribuente intende svolgere su un’abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica. Può fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?

R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.

Con la circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente.

Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

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