Scatterà il prossimo 1° Luglio l’obbligo di consegnare al conduttore dell’immobile l’attestato di certificazione energetica, per tutte le unità immobiliari, in Lombardia ed Emilia Romagna.
In Lombardia l’obbligo è previsto nell’art. 25 comma 4 ter della L.R. 24/2006, così come modificata dalla Legge Regionale 29.6.2009 n. 10: “nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dall’1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui al comma 4 bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.” L’art. 9.2, lettera g, della Delibera di Giunta Regionale VIII/8745 chiarisce inoltre l’ambito applicativo dell’obbligo: “a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari. Per contratto ‘nuovo’ deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1° luglio 2010. Per contratto ‘rinnovato’ deve intendersi quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1° luglio 2010″.
L’obbligo di consegna è previsto per tutti i contratti di locazione soggetti all’obbligo di registrazione, pertanto si estende anche ai contratti turistici, ossia ad uso vacanza, che abbiano una durata superiore ai 30 giorni.
Non rientrano in tale obbligo gli edifici dichiarati inagibili, quelli di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa, gli edifici privi di impianti di riscaldamento, box ed autorimesse, cantine e locali adibiti a deposito.
Secondo l’art. 27 comma 17 sexies della Legge Regionale 24/2006, come modificata dalla Legge Regionale 29.6.2009 n.10, la violazione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa, ed in particolare: “Il locatore che, a decorrere dall’1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000″.
Ispezioni sono realizzate dalla Cestec S.p.A., la quale riscuote e introita, assumendosi le spese per l’organizzazione dei controlli, le relative sanzioni spettanti alla Regione.
Anche in Emilia Romagna l’obbligo di consegna della certificazione in caso di locazione decorrerà dal 1° luglio 2010. In questo caso, l’obbligo è o previsto dall’art. 25 della Legge Regionale 26/2004, e dall’art.5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008: “l’attestato è altresì obbligatorio …. a decorrere dal 1° luglio 2010 agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data”. Contrariamente alla Lombardia non sono previste sanzioni amministrative nel caso la legge non venga applicata.